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Un'associazione ha chiesto la personalità giuridica per tutelare i consiglieri e ora teme di dover redigere il bilancio completo. Con entrate fino a 60.000 € non è così.

Molte associazioni chiedono la personalità giuridica per proteggere chi le amministra, e subito dopo scoprono di avere paura del bilancio. Riprendo e aggiorno questa risposta alla luce della circolare del Ministero del Lavoro n. 6 del 17 aprile 2026, che ha chiarito proprio il caso degli enti riconosciuti.
“La nostra associazione, iscritta al RUNTS, ha ottenuto la personalità giuridica l’anno scorso, soprattutto per tutelare i componenti del consiglio direttivo. Ora ci dicono che, essendo riconosciuti, dobbiamo redigere il bilancio completo, con stato patrimoniale e relazione di missione. Le nostre entrate restano sotto i 60.000 euro: possiamo usare il nuovo Modello E o la personalità giuridica ce lo impedisce?”
Potete usarlo. Sotto i 60.000 euro di entrate la personalità giuridica non vi obbliga al bilancio economico-patrimoniale.
L’art. 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo Settore consente a tutti gli enti del Terzo settore con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro di redigere il rendiconto per cassa in forma aggregata, cioè il Modello E adottato con il D.M. 18 febbraio 2026. La norma non distingue tra enti con e senza personalità giuridica, e la circolare ministeriale n. 6/2026 lo conferma.
Restano fuori soltanto le imprese sociali e gli enti che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Il Modello E è una facoltà: potete anche scegliere un documento più dettagliato, ma una volta scelto il modello va seguito così com’è.
💡 Il punto da tenere d’occhio è la soglia: se in un esercizio superate i 60.000 euro, per voi che avete la personalità giuridica non c’è la via di mezzo del rendiconto per cassa ordinario, e serve il bilancio di esercizio completo.
Il timore che vi hanno trasmesso nasce dall’art. 13, comma 2, del Codice, che riserva il rendiconto per cassa (il Modello D) agli enti privi di personalità giuridica con entrate fino a 300.000 euro. Letto da solo, porterebbe a concludere che un ente riconosciuto debba sempre redigere il bilancio di esercizio previsto dal comma 1: stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
La L. 4 luglio 2024, n. 104, ha però aggiunto il comma 2-bis, che vale «per tutti gli enti del Terzo settore» con entrate non superiori a 60.000 euro e consente loro di indicare entrate e uscite in forma aggregata. La circolare n. 6/2026 legge la norma in modo ampio: sotto la soglia il rendiconto per cassa è utilizzabile da tutti gli ETS, con o senza personalità giuridica, e chi rientra può scegliere tra il Modello E, il rendiconto per cassa ordinario o il bilancio economico-patrimoniale.
Ecco come si combinano le regole secondo le entrate:
| Entrate dell’esercizio | ETS senza personalità giuridica | ETS con personalità giuridica |
|---|---|---|
| Fino a 60.000 € | ✅ Modello E, Modello D o bilancio di esercizio | ✅ Modello E o bilancio di esercizio; anche il Modello D secondo la circolare n. 6/2026 |
| Oltre 60.000 € e fino a 300.000 € | Modello D o bilancio di esercizio | ⚠️ Bilancio di esercizio |
| Oltre 300.000 € | ⚠️ Bilancio di esercizio | ⚠️ Bilancio di esercizio |
La tabella riguarda il bilancio previsto dall’art. 13. Imprese sociali ed enti che operano in forma di impresa commerciale seguono regole proprie.
Il D.M. 18 febbraio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2026 e si applica dal bilancio dell’esercizio in corso a quella data. Per chi segue l’anno solare, il primo rendiconto che può essere redatto con il Modello E è quello del 2026.
Il vostro caso tocca anche il bilancio 2025, il primo dopo il riconoscimento. La circolare n. 6/2026 lo affronta in modo espresso: gli enti con personalità giuridica ed entrate sotto i 60.000 euro, il cui esercizio era già chiuso al 21 marzo 2026, possono redigere quel bilancio con il rendiconto per cassa ordinario (Modello D). Il Ministero esclude che, per un solo anno, debbano passare al bilancio economico-patrimoniale. Se lo avete già redatto in forma completa, non avete sbagliato nulla: avete scelto la forma più dettagliata.
Né l’art. 13 né la circolare dicono espressamente se le entrate da confrontare con la soglia siano quelle dell’esercizio che si rendiconta o quelle dell’esercizio precedente: la norma parla di entrate non superiori a 60.000 euro. La lettura che mi sembra più coerente con il testo, e che è un’interpretazione, guarda all’esercizio che si sta rendicontando, verificato a consuntivo.
Nel conto entrano tutte le entrate: quote associative, contributi pubblici e privati, erogazioni liberali, corrispettivi, proventi di raccolte fondi. Per un ente vicino alla soglia conviene seguire le entrate durante l’anno: superare i 60.000 euro anche di poco, per un ente riconosciuto, significa passare al bilancio di esercizio per quell’anno.
Sul motivo per cui avete chiesto il riconoscimento avete visto giusto. L’art. 22, comma 7, del Codice stabilisce che nelle associazioni riconosciute e nelle fondazioni «per le obbligazioni dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio». Nelle associazioni non riconosciute, invece, per le obbligazioni assunte rispondono anche, personalmente e solidalmente, coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 del Codice civile).
Due cautele, però. La prima: la personalità giuridica copre i debiti dell’ente, non le responsabilità degli amministratori per come gestiscono, regolate dall’art. 28 del Codice. La seconda riguarda il patrimonio minimo. Per le associazioni che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione al RUNTS servono almeno 15.000 euro (art. 22, comma 4), e se il patrimonio diminuisce di oltre un terzo per effetto di perdite il consiglio direttivo deve convocare senza indugio l’assemblea, che delibera tra ricostituzione, trasformazione, prosecuzione come associazione non riconosciuta, fusione o scioglimento (comma 5).
Il rendiconto per cassa, aggregato o no, registra entrate e uscite e non mostra il patrimonio. Il mio consiglio è di affiancargli ogni anno un prospetto semplice delle disponibilità e dei beni dell’ente: non è richiesto dal Modello E, ma è il modo più semplice per sapere se la soglia del patrimonio minimo è rispettata.
| Domanda | Risposta |
|---|---|
| Un ETS con personalità giuridica può usare il Modello E? | Sì, se le entrate non superano 60.000 € (art. 13, c. 2-bis CTS; circ. MLPS n. 6/2026) |
| Chi è escluso? | Imprese sociali ed enti che operano esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale |
| Da quando? | Dal bilancio dell’esercizio in corso al 21/3/2026: per l’anno solare, il rendiconto 2026 |
| E per il bilancio 2025? | Secondo la circolare, l’ente riconosciuto sotto i 60.000 € può usare il Modello D |
| E se si superano i 60.000 €? | Per l’ente con personalità giuridica serve il bilancio di esercizio completo |
No. L’art. 13, comma 2-bis, del Codice usa il verbo «può» e la circolare n. 6/2026 lo descrive come una facoltà: l’ente può scegliere un documento più dettagliato. Una volta scelto il Modello E, però, va utilizzato secondo lo schema adottato con il decreto.
Sì, alle stesse condizioni: la norma riguarda tutti gli enti del Terzo settore con entrate non superiori a 60.000 euro, con o senza personalità giuridica, escluse le imprese sociali e gli enti che operano in forma di impresa commerciale.
No. Sopra i 60.000 euro il rendiconto per cassa ordinario è riservato agli enti privi di personalità giuridica (art. 13, comma 2): l’associazione riconosciuta deve redigere il bilancio di esercizio con stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.
La relazione di missione fa parte del bilancio di esercizio previsto dal comma 1 dell’art. 13. Chi redige il rendiconto per cassa documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse con un’annotazione in calce al rendiconto (art. 13, comma 6).
No. Per i debiti dell’ente risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio (art. 22, comma 7), ma gli amministratori restano responsabili per la loro gestione nei confronti dell’ente, degli associati, dei creditori e dei terzi, secondo l’art. 28 del Codice.
Artt. 13, commi 1, 2, 2-bis, 3 e 6, 22, commi 4, 5 e 7, 28 e 48, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nel testo modificato dalla L. 4 luglio 2024, n. 104; art. 38 del Codice civile; D.M. 18 febbraio 2026 (G.U. n. 67 del 21 marzo 2026), che adotta il Modello E; D.M. 5 marzo 2020, che adotta il Modello D; circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6 del 17 aprile 2026.
Come cambia concretamente il rendiconto con il Modello E lo spiego nella risposta dedicata ai piccoli ETS sotto i 60.000 euro. Per l’intero percorso, dalla scelta del documento al deposito, c’è la guida al bilancio ETS 2026, e le soglie sono riepilogate in La rendicontazione fiscale degli ETS. Sul patrimonio minimo nel passaggio al RUNTS trovate il caso di una ASD con personalità giuridica, mentre per la posizione di chi amministra c’è la guida sulla responsabilità del presidente di un ETS.
La scelta tra Modello E, Modello D e bilancio di esercizio dipende dalle entrate, dalla forma dell’ente e da come pensate di crescere. Conviene impostarla all’inizio dell’esercizio, insieme a un controllo sul patrimonio minimo, invece di scoprirla al momento dell’approvazione.
👉 Parliamo della tua situazione
Articolo aggiornato a ottobre 2026 sul testo vigente dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore, sul D.M. 18 febbraio 2026 e sulla circolare MLPS n. 6 del 17 aprile 2026. La risposta riguarda la regola generale e non sostituisce la verifica del caso concreto.